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Legge 24/12/2003 n. 35047. I soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 14 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, che si avvalgono delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della stessa legge n. 289 del 2002, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, procedono alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al predetto articolo 14, anche con riferimento alle attività detenute all’estero alla data del 31 dicembre 2002, secondo le seguenti disposizioni: a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate nell’inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni; b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 14, le attività ed i maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 14; c) il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta è effettuato entro il 16 marzo 2004. 48. Relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002, le disposizioni dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di contestazione ed agli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, agli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, per i quali, alla predetta data, non è ancora intervenuta la definizione, nonché ai processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla medesima data, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio. Il pagamento delle somme dovute è effettuato entro il 16 marzo 2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi dell’articolo 15 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell’eccedenza, si applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2). Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 marzo 2004 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni, di cui al primo periodo, nonché quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo primo periodo. 49. Le disposizioni dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 16, alla data di entrata in vigore della presente legge; si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Le somme dovute sono versate entro il 16 marzo 2004. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. L’importo della prima rata è versato entro il predetto termine del 16 marzo 2004. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 marzo 2004 sull’importo delle rate successive. 50. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze e del direttore dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto- legge 24 giugno 2003 n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003 n. 212, come modificato dall’articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326. 51. Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decre- to-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 15 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e intendono avvalersi, ai sensi dell’articolo 34 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, delle medesime definizioni relativamente ad altri periodi di imposta, ovvero ad altro settore impositivo, nonché a diversi avvisi di accertamento, atti di contestazione, avvisi di irrogazione delle sanzioni, inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, e processi verbali di constatazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2). 52. Ai fini del concordato preventivo di cui all’articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno dichiarato, relativamente al periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2001, ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri, non sono tenuti ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, a condizione che provvedano alla definizione del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002 ai sensi del comma 44; resta comunque fermo l’obbligo di applicare le percentuali di incremento dei ricavi o dei compensi, e dei redditi, previste dal citato articolo 33, sulla base dei ricavi o dei compensi adeguati a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri. 53. Il comma 22 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, è sostituito dal seguente: «22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 1º gennaio 2004. In caso di mancata adozione entro il predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo periodo, i canoni per la concessione d’uso sono rideterminati, con effetto dal 1º gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998 n. 342, rivalutate del trecento per cento». 54. All’articolo 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti: «2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all’articolo 2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli i scritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società. 2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. La società è tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest’ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l’intervento di un notaio». 55. All’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato»; b) le parole: «Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro»; c) le parole: «Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro ». 56. Le maggiori entrate di cui al comma 55, derivanti dall’aumento dell’aliquota di accisa e dal conseguente incremento del gettito dell’imposta sul valore aggiunto, sono utilizzate a parziale copertura degli oneri recati dal terzo periodo del comma 53 dell’articolo 3, nonché per l’applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e per il periodo di imposta successivo, e nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni interessati, delle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, concernenti la deduzione forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante. 57. A decorrere dal 1º gennaio 2003, all’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002 n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «reddito complessivo», ovunque ricorrono, sono inse- rite le seguenti: «, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze,»; b) al comma 1, le parole: «reddito concorrono» sono sostituite dalle seguenti: «reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono». 58. Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l’Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti. 59. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999 n. 544, all’articolo 8, comma 1, le parole da: «previsti» fino a: «cinquanta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquantamila euro». 60. All’articolo 34, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «dei soggetti convenzionati ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998 n. 322» sono inserite le seguenti: «nonché dei soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a), b) ed e), del medesimo decreto,»; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per i predetti soggetti incaricati, ad una somma pari al dieci per cento della sanzione minima prevista dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241». 61. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, all’articolo 3, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: «3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel. Il compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto. Le modalità di corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. La misura del compenso è adeguata ogni anno, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con l’applicazione di una percentuale pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall’ISTAT nell’anno precedente ».
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